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Accordo Italia–Svizzera sui frontalieri: la sede del datore di lavoro fuori dall’area di frontiera non ne impedisce l’applicazione

Scritto da Diacron Group | 14 lug 2026

Con la Risposta a interpello n. 126/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito all’applicazione dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri. In particolare, ha confermato che la localizzazione della sede legale del datore di lavoro al di fuori dell’area italiana di frontiera non impedisce, di per sé, l’applicazione dell’Accordo, purché il datore di lavoro sia fiscalmente residente in Italia e risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti.

Il chiarimento trae origine dal caso di una lavoratrice fiscalmente residente in un Comune del Canton Ticino situato entro 20 chilometri dal confine italiano. La lavoratrice, impiegata come informatrice farmaceutica presso una società italiana con sede legale in Veneto, svolgeva integralmente la propria attività lavorativa in Lombardia, facendo in linea di principio quotidianamente rientro alla propria residenza in Svizzera.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, l’Accordo bilaterale richiede che il lavoratore risieda nell’area di frontiera di uno Stato contraente, svolga un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro fiscalmente residente in quest’ultimo e faccia, in linea di principio, quotidianamente ritorno al proprio luogo di residenza. Non è invece richiesto che anche la sede legale del datore di lavoro sia ubicata nell’area di frontiera.

Pertanto, la presenza della sede legale della società in una regione italiana diversa da Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o dalla Provincia autonoma di Bolzano non esclude l’applicazione dell’Accordo, qualora l’attività lavorativa sia effettivamente svolta nell’area italiana di frontiera e ricorrano tutte le altre condizioni previste.

La risposta dell’Amministrazione finanziaria contribuisce a rafforzare la certezza giuridica per i datori di lavoro e per i lavoratori frontalieri. Resta comunque necessario verificare le specifiche circostanze di ciascun rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla residenza fiscale del lavoratore e del datore di lavoro, al luogo di effettivo svolgimento dell’attività e al rispetto degli ulteriori requisiti stabiliti dall’Accordo.