La Cina chiarisce il trattamento, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dei dividendi corrisposti a persone fisiche straniere
Il 1° settembre 2026, il Ministero delle Finanze e l’Amministrazione statale delle imposte della Repubblica Popolare Cinese hanno pubblicato il Provvedimento n. 27 [2026], fornendo chiarimenti sul trattamento, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Individual Income Tax – IIT), dei dividendi e degli utili distribuiti a persone fisiche straniere da imprese a investimento estero operanti in Cina.
Principali disposizioni
Aliquota IIT del 20% sui dividendi
I dividendi e gli utili distribuiti percepiti da una persona fisica straniera da parte di un’impresa a investimento estero sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella categoria dei «redditi da interessi, dividendi e utili», con applicazione di un’aliquota del 20%.
Obbligo di ritenuta in capo all’impresa erogante
Quando un’impresa a investimento estero corrisponde dividendi o utili a una persona fisica straniera, è tenuta a operare e versare la relativa ritenuta IIT, nonché a presentare la pertinente dichiarazione fiscale, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui il reddito è stato corrisposto.
Versamento dell’imposta in assenza di ritenuta
Qualora l’impresa a investimento estero ometta di operare la ritenuta, la persona fisica straniera che percepisce i dividendi o gli utili è tenuta a provvedere direttamente al versamento dell’imposta entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Qualora l’autorità fiscale notifichi un atto con cui richiede il pagamento entro un determinato termine, il contribuente dovrà effettuare il versamento entro la scadenza indicata nell’atto stesso.
Decorrenza e abrogazione della disposizione previgente
Il Provvedimento si applica a decorrere dal 1° settembre 2026.
Contestualmente, è abrogato il punto 8 dell’articolo 2 della Circolare del Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione statale delle imposte relativa ad alcune questioni di politica fiscale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (Cai Shui Zi [1994] n. 20).
Benefici previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni
In funzione del Paese di residenza fiscale della persona fisica estera, la convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra la Cina e tale Paese può prevedere l’applicazione di un’aliquota ridotta della ritenuta alla fonte o di altre forme di agevolazione fiscale. I benefici convenzionali possono pertanto ridurre l’aliquota interna del 20% altrimenti applicabile ai redditi da dividendi.
La possibilità di beneficiare di tali agevolazioni e la relativa portata dipendono dalle specifiche disposizioni della convenzione applicabile, nonché dallo status di residenza fiscale della persona fisica e dal rispetto dei pertinenti requisiti procedurali e documentali.
Implicazioni operative
Le persone fisiche straniere che percepiscono dividendi da imprese a investimento estero dovrebbero verificare il trattamento fiscale applicabile a tali redditi e, in particolare, accertarsi che l’impresa erogante abbia correttamente adempiuto agli obblighi di applicazione e versamento della ritenuta, nonché ai relativi obblighi dichiarativi.
Le imprese a investimento estero che corrispondono dividendi a persone fisiche straniere dovrebbero, a loro volta, assicurarsi che le procedure di applicazione e versamento della ritenuta e i connessi adempimenti dichiarativi siano correttamente implementati a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Provvedimento.
Fonte: Ministero delle Finanze e Amministrazione statale delle imposte della Repubblica Popolare Cinese, Provvedimento n. 27 [2026] del 1° settembre 2026.